
Statuto dell’Associazione PowsUp!
ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore ed Associazione di Promozione Sociale denominato: “PowsUp! APS” (di seguito denominata “Associazione”). Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L’Associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L’Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
L’Associazione ha sede legale in Via Renato Serra, 47 - 00135 Roma (RM). Il trasferimento della sede legale all’interno del territorio di Roma Capitale può essere deliberato dall’Organo di Amministrazione (da qui in poi anche il “Consiglio Direttivo”) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera dell’Assemblea degli Associati potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi RUNTS).
L’Associazione, una volta iscritta nel RUNTS, ne indicherà gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’acronimo “APS” verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS.
L’Associazione intende accedere al riparto del cinque per mille dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e successive modifiche. I fondi derivanti da tale riparto saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente statuto, in conformità al Codice del Terzo Settore.
ART. 2 – (Statuto)
L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Associazione stessa.
ART. 4 – (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
ART. 5 – (Finalità e attività)
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge).
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
La finalità istituzionale dell’Associazione è quella di promuovere e diffondere la cultura, l’arte e l’espressione creativa legata alla sottocultura furry, intesa come forma di identità, socializzazione, espressione artistica e inclusione, anche tramite organizzazione di eventi, manifestazioni, produzione di oggettistica e collaborazioni con enti locali e altre realtà con finalità compatibili con quelle dell’Associazione.
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, rivolgendosi ai propri associati e ai loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
organizzazione e gestione di iniziative culturali, artistiche e ricreative di rilevante interesse sociale, incluse attività editoriali volte alla promozione e alla diffusione della cultura, del volontariato e delle tematiche affrontate dall’Associazione;
sensibilizzazione ai valori della diversità e della tolleranza, attraverso spazi di aggregazione e confronto, promuovendo attivamente il contrasto a ogni forma di discriminazione;
la promozione dell’identità e della creatività individuale attraverso linguaggi artistici, visivi e performativi;
la diffusione della cultura furry come forma di partecipazione sociale, espressione di sé e rispetto delle identità;
organizzazione e gestione di attività turistiche, ricreative e di interesse sociale e culturale, finalizzate al benessere e alla coesione della comunità.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. L’Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati e di loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo ma dovranno essere coerenti con la finalità dell’Associazione ed approvate dall’Assemblea degli Associati quale organismo democratico rappresentativo dell’intero corpo associativo.
Tra le attività diverse rientrano:
la vendita occasionale o continuativa di oggetti promozionali o di merchandising tematico inerente all’identità culturale dell’Associazione;
la somministrazione temporanea di alimenti e bevande durante eventi riservati agli associati;
attività di autofinanziamento connesse a eventi, spettacoli, raduni, convention, compresi eventuali servizi di supporto logistico (come vitto e alloggio presso strutture convenzionate);
ogni altra attività compatibile con i principi del Codice del Terzo Settore, in linea con le finalità istituzionali e conforme a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Le attività diverse sono gestite nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e separatezza contabile rispetto alle attività di interesse generale, in ottemperanza all’articolo 79 del D.Lgs 117/2017.
La partecipazione è subordinata alla preventiva ammissione come associato ai sensi dell’art. 23 del Codice del Terzo Settore e riservata esclusivamente agli associati in regola con la quota annuale.
Alcune attività possono essere riservate agli associati maggiorenni, qualora i contenuti, l’orario o altri elementi organizzativi rendano opportuna tale limitazione.
L’accesso a tali attività può comportare il versamento di un corrispettivo specifico, a copertura delle spese organizzative, che non costituisce attività commerciale ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.
Preliminarmente allo svolgimento di ogni attività, il Consiglio Direttivo redigerà la lista di associati che ricopriranno durante la suddetta attività il ruolo di volontari, con la possibilità di applicare riduzioni di quota partecipativa in caso lo ritenga opportuno, sempre nel rispetto dei principi generali e delle finalità istituzionali dell’Associazione, senza discriminazione alcuna. Dette riduzioni di quota dovranno comunque essere argomentate e soggette ad approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati, in occasione della prima adunanza utile.
ART. 6 – (Ammissione degli associati)
Possono essere associati dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano per realizzarle e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda obbligatoria dell’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa e comunque non prima di 24 ore. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro degli Associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
Non può in nessun caso essere posta, rispetto l’ammissione di nuovi associati, alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche, sociali, religiose né alcuna discriminazione di qualsiasi altra natura.
Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Possono essere ammessi come associati tutti i cittadini italiani e stranieri, anche non residenti, che condividano le finalità dell’Associazione. Per i soggetti non residenti, l’ammissione è subordinata alla presentazione di un documento di identità valido e al rispetto della procedura prevista per gli associati.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
L’Associazione può avvalersi di modalità telematiche per la presentazione, l’istruttoria e la delibera delle domande di ammissione. In particolare, la domanda di ammissione può essere compilata e inviata mediante strumenti digitali messi a disposizione dall’Associazione, a condizione che consenta l’identificazione del richiedente e la manifestazione espressa della volontà di aderire allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione.
L’organo competente per l’ammissione può deliberare anche con modalità telematiche, nel rispetto dei termini e delle procedure previste dal presente Statuto.
La conferma dell’ammissione può essere comunicata all’interessato mediante strumenti digitali (e-mail, area riservata online, o altri equivalenti). L’inserimento nel Libro degli Associati potrà avvenire su base informatica, purché garantisca la tracciabilità, l’integrità e la consultabilità dei dati.
Eventuali modalità tecniche e operative sono definite nel regolamento interno.
Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l’Associazione sarà cancellata dal RUNTS e formulerà richiesta di iscrizione in un’altra sezione dello stesso.
ART. 7 – (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:
eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall’articolo 24 di cui al D.Lgs 117/2017;
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
poter partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all’articolo 26 del presente Statuto;
e il dovere di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli associati minorenni non hanno diritto di voto passivo ed esercitano il diritto di voto attivo tramite l’esercente della patria potestà.
Gli associati in regola con la quota associativa dell’anno precedente mantengono la qualifica di associato per i primi 3 mesi dell’anno successivo, a condizione che provvedano al versamento della nuova quota entro tale data. In caso contrario, potranno essere soggetti alla procedura di esclusione di cui all’articolo 9 del presente Statuto. In ogni caso, oltre il limite temporale succitato, l’associato perde i diritti di eleggibilità attiva e passiva, nonché la possibilità di accedere ai locali e partecipare alle attività dell’Associazione, fino al momento del versamento della quota associativa dell’anno corrente.
ART. 8 – (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione come meglio specificato all’articolo 24 del presente Statuto.
ART. 9 – (Recesso ed esclusione dell’associato)
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà all’annotazione nel Libro degli Associati; il recesso ha effetto allo scadere dell’anno sociale in corso, purché effettuato con almeno 1 mese in anticipo. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all’Assemblea degli Associati (è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario), solo per i seguenti gravi motivi:
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
provocazione di gravi disordini durante le assemblee o le attività;
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
arrecazione, in qualunque modo, di danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza, con obbligo di risarcimento.
Il mancato pagamento della quota annuale entro 3 mesi dalla scadenza, previa diffida tramite comunicazione personale, potrà comportare l’esclusione dell’associato con delibera motivata del Consiglio Direttivo.
ART. 10 – (Organi sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea degli Associati;
Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
Presidente;
Organo di Controllo (eventuale);
Organo di Revisione (eventuale);
Collegio dei Probiviri (eventuale).
Essi sono liberamente eleggibili dall’Assemblea degli Associati.
ART. 11 – (Assemblea degli Associati)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo sul sito web istituzionale (in conformità alla Massima n. 19 della Commissione del Terzo Settore del 4 marzo 2025) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Nel caso di prima e seconda convocazione dell’Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea può essere svolta in via telematica (videoconferenza) purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell’avviso di convocazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.
Se l’Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.
ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria)
L’Assemblea Ordinaria:
nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell’organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di Controllo;
approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all’articolo 21 del presente Statuto e la relazione di missione (quando prevista);
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
discute ed approva i programmi di attività;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente Statuto.
L’Assemblea Straordinaria:
delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio residuo;
delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
ART. 13 – (Validità Assemblee)
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.
Per gli associati collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.
Ciascun associato ha un voto, nel rispetto dell’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo Settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con i seguenti scaglioni:
1 voto fino a 100 associati;
2 voti da 101 a 200 associati;
3 voti da 201 a 300 associati;
4 voti da 301 a 400 associati;
5 voti oltre i 401 associati.
I membri del Consiglio Direttivo non possono votare:
nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l’approvazione di bilanci e rendiconti);
nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.
ART. 14 – (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 – (Organo di amministrazione)
L’Associazione deve nominare un Organo di Amministrazione (nel presente Statuto, riferito come “Consiglio Direttivo”). La nomina di tali amministratori spetta all’Assemblea degli Associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’Atto Costitutivo.
Coloro che vengono nominati all’interno del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
Al suo interno sono identificate le seguenti figure:
Presidente;
Vicepresidente;
Tesoriere;
Segretario;
Uno o più Consiglieri.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le due cariche possono essere ricoperte dalla medesima persona, in caso di necessità o comprovata esperienza nello svolgere suddetti ruoli. Questa eventualità è soggetta ad approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati, nella prima adunanza utile.
La durata della carica del Consiglio Direttivo è di 3 anni ed è composto da un numero minimo di 5 componenti, e comunque sempre in numero dispari, eletti dall’assemblea tra i propri associati; al suo interno, l’Assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all’articolo 16 del presente Statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall’Assemblea prima della votazione. In caso di decadenza di uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo rimane in carica finché consti di almeno 5 componenti, senza necessità di reintegro; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.
Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, l’argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.
Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.
L’Organo di Amministrazione è convocato attraverso una idonea comunicazione inviata (anche in via telematica) ai suoi membri, che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione (compresa la modalità in videoconferenza), almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza è ammesso un preavviso ridotto, fino a 3 giorni prima. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui la convocazione sia avvenuta con meno di 3 giorni di preavviso, la maggioranza è relativa non ai soli presenti ma all’interezza del Consiglio Direttivo.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea:
redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall’assemblea;
provvede alla domanda di iscrizione dell’Associazione nel RUNTS;
gestisce le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’Associazione;
delibera in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
dirige il personale dipendente, i volontari e i collaboratori professionisti di cui si avvale l’Associazione;
redige i regolamenti amministrativi interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
delibera sull’esclusione degli associati.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’eventuale attribuzione della rappresentanza dell’ente, precisando se è disgiunta o congiunta.
L’Organo di Amministrazione ha l’obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall’articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all’assemblea degli associati.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere all’interno dell’Associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Direttivo, quale il Collegio dei Probiviri di cui all’articolo 27 del presente Statuto. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 16 – (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati; convoca entrambi sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 – (Organo di Controllo – eventuale)
La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ogni associato, o almeno un decimo degli associati in caso l’Associazione abbia più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’Organo di Controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’Associazione, l’Organo di Controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.
ART. 18 – (Organo di Revisione legale dei conti – eventuale)
Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
ART. 19 – (Risorse economiche – Patrimonio)
Le risorse economiche e il Patrimonio dell’Associazione sono costituiti da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
beni mobili e immobili;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
rimborsi da convenzioni;
proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell’Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 20 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge), nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.
ART. 21 – (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il consuntivo.
Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5 del presente Statuto nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda dei casi.
Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.
ART. 22 – (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l’Associazione dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’Associazione, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Inoltre, se l’Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da questi.
ART. 23 – (Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 24 – (Volontari e assicurazione)
L’Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei Volontari (secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la tenuta dello stesso) coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del Servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all’art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.
ART. 25 – (Scioglimento o estinzione dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento dell’Associazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall’art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS, la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017.
ART. 26 – (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)
Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l’Associazione dovesse far parte):
il Bilancio Sociale, di cui all’articolo 22 del presente Statuto, nel caso l’Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;
le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l’Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).
L’Associazione deve tenere:
il Libro degli Associati;
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui al punto 1 e 2 sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui al punto 3 sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo la seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente dell’Associazione con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L’esame dei documenti dovrà avvenire alla presenza del Presidente dell’Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
ART. 27 – (Collegio dei Probiviri)
L’Associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell’ambito dell’Associazione stessa attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea degli Associati, fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione o dell’Organo di Controllo.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall’Assemblea degli Associati.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
ART. 28 – (Anno sociale ed esercizio finanziario)
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 29 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 177/2017) e successivamente al Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia,
Il presente Statuto è stato approvato dagli associati fondatori all’Atto Costitutivo.